L’allegata sentenza del tribunale di Firenze si segnala perchè, oltre a far rientrare a pieno titolo i rider nella fattispecie del lavoro etero-organizzato dal committente di cui all’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, sancisce anche l’estensione a tali lavoratori di tutte le tutele previste dall’ordinamento in favore dei dipendenti, comprese quelle di natura sindacale, con conseguente applicazione anche dell’art. 28 della L. 300/70 in tema di comportamento antisindacale.
Nel caso di specie il ricorso è stato anche accolto nel merito poiché le condotte poste in essere dal datore di lavoro e dall’organizzazione sindacale ritenuta non sufficientemente rappresentativa erano state abbastanza discutibili e superficiali, tali da integrare un palese comportamento antisindacale.
Anche alla luce dei numerosi altri pronunciamenti simili, aziende e consulenti devono ormai prendere atto definitivamente che l’ambito del lavoro tutelato dal diritto del lavoro (in senso retributivo, normativo, previdenziale e sindacale) ha ormai abbondantemente travalicato i confini del lavoro dipendente e ricomprende ormai anche le prestazioni di lavoro autonomo, prevalentemente personali, svolte con carattere di continuità e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente; laddove tale etero-organizzazione si concretizza in indicazioni di lavoro meno precise e dettagliate di quelle che integrano il potere direttivo del datore di lavoro subordinato.
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe