come anticipato nel corso del Convegno del 1marzo u.s., la Fondazione Lavoro intende offrire un servizio di affiancamento a tutti i Consulenti del Lavoro che intendono operare per i propri clienti con il Fondo Nuovo Competenze. Come è noto, con l’Avviso ANPAL del 04/11/2020, così come previsto dall’art. 88 comma 1 del Decreto-legge n. 34/2020, dall’art. 4 del Decreto-legge n. 104/2020 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, i datori di lavoro privati per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, possono prevedere che le ore in riduzione dell’orario di lavoro verranno destinate a percorsi formativi di sviluppo delle competenze dei lavoratori attraverso la definizione di un “accordo collettivo” sottoscritto a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Al Fondo, dunque, possono accedervi tutti i soggetti che hanno alle dipendenze personale dipendente, superando il concetto di “impresa” e, quindi, ricomprendendo anche i liberi professionisti.
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L’istanza di finanziamento al Fondo Nuove Competenze deve contenere, a pena di inammissibilità, iseguenti contenuti:
• le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
• i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delleinnovazioni di cui sopra;
• l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione aifabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o 4;
• la previsione dei progetti formativi
• il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento
•il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
È bene precisare, tuttavia, che il finanziamento non rimborsa i costi per l’attivazione dei già menzionati corsi formativi ma, bensì, il costo delle ore di lavoro (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali) che, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, vengano destinate a percorsi formativi stessi. Il presupposto per la concessione del contributo è quindi costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa.
Si tratta di un’importante opportunità per le imprese e per i professionisti che possono così offrire un nuovo servizio qualificato ai propri clienti. La Fondazione, grazie all’accordo con l’Associazione Nuovi Lavori, è in grado di affiancare in tutte le fasi il Consulente, prevedendo per tale servizio un rimborso dello stesso solo in caso di positivo accoglimento dell’istanza da parte di ANPAL.
Nel documento in allegato trovate una scheda sul funzionamento del Fondo Nuove Competenze e le slide sul funzionamento del servizio.
Per qualunque necessità, richiesta di approfondimento sono disponibili ai seguenti recapiti i colleghi Giorgio Marinacci e Alessio Cocchi tel 06/59648413 int. 5 mail formazione@fondazionelavoro.it