Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore

Circolare INPS numero 43 del 22 marzo 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,  un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L’Inps con la circolare n. 43 del 22/03/2022 detta le istruzioni per beneficiare della riduzione contributiva.

La riduzione contributiva non è un aiuto di Stato, non assume la natura di incentivo all’assunzione e neppure di agevolazione e pertanto non necessita della regolarità contributiva e del rispetto dell’art. 31 del D.lgs. 150/2015.

La riduzione suddetta trova applicazione a partire dalla denuncia aziendale di marzo 2022, con possibilità di recupero della contribuzione di gennaio e febbraio entro maggio 2022.

La circolare nulla dice in riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto nei mesi di gennaio e febbraio 2022.

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