Efficacia delle clausole sociali e loro esecuzione mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 Cod. Civ.

Sentenza Corte di Cassazione n. 36724 del 25.11.2021

Un lavoratore di una azienda di igiene urbana, escluso da un cambio appalto, conveniva in giudizio l’azienda subentrante unitamente alla società datrice di lavoro al fine di richiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della nuova società. La corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, pronunciava ex art. 2931 cod. civ. sentenza costitutiva del rapporto di lavoro in capo alla nuova azienda stante l’esistenza di tutti gli elementi essenziali per effetto della dettagliata clausola contenuta nel contratto collettivo igiene urbana in tema di cambi appalto.

La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione affermando la piena applicazione della sentenza costitutiva dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 cod. civ. anche rispetto al contratto di lavoro subordinato laddove risultino presenti tutti gli elementi del contratto. Ha altresì affermato che la mancata comunicazione del nominativo da parte della azienda cessante non consente di escludere l’obbligo in capo alla nuova azienda subentrante in quanto l’informativa ha la sola funzione di agevolare l’adempimento di un obbligo che incombe indipendente dalla comunicazione.

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

 

Fonte della sentenza: Rivista Giuridica del Lavoro – One Legale Wolters Kluwer
Per un approfondimento della questione si segnala che sul n. 4/2022 della RGL sarà pubblicata una nota di Giulia Bandelloni 

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