L’ispettorato del lavoro con l’allegata nota n. 966 del 17 giungo 2021 ha confermato la diffidabilità dell’illecito amministrativo derivante dalla mancata copertura della quota d’obbligo per le categorie protette (co. 4, art. 15, L. 68/1999) peraltro sancito espressamente dalla legge (comma 4 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 185/2016).
Fornisce però due precisazioni:
1) non si considera corretto adempimento della diffida la stipula della convenzione ai sensi del capo IV della medesima legge 68: nel termine fissato dall’ispettore l’azienda dovrà quindi procedere alla richiesta di assunzione (tesi già sostenuta in una precedente nota congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato del 23 marzo 2017 n. 2283).
2) Non è diffidabile (ora per allora) la violazione qualora il datore di lavoro sia rimasto con l’aliquota scoperta solo per un certo periodo essendo poi rientrato in situazione di regolarità occupazionale a seguito di riduzione dell’organico.
Entrambe le eccezioni previste nella nota allegata suscitano perplessità.
La prima perchè la convenzione si pone come lo strumento più corretto e conforme allo spirito della L. 68/99 per adempiere agli obblighi di legge. Del resto, appare assurdo che l’ispettorato ammetta la possibilità di stipulare la convenzione ma non la ritenga poi una corretta forma di adempimento alla diffida.
La seconda perchè va a creare una ingiusta discriminazione fra aziende semplicemente sulla base della dimensione dell’organico, per cui l’azienda che lo abbia mantenuto invariato potrà fruire della sanzione agevolata mentre quella che nelle more lo abbia ridotto dovrà subire la sanzione piena (per il periodo di scopertura) persino nell’ipotesi in cui decidesse comunque di procedere all’assunzione del disabile.
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe