Decadenza del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, comma 3, d. lgs. n. 148/2015. Precisazioni

Messaggio INPS n. 1410 del 06 maggio 2025

Come noto l’art. 7, co. 2 d.lgs. n.148/15 dispone che l’importo dell’integrazione salariale venga anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.”

Continua a leggere

Pin It on Pinterest