Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2021 resa al termine della fase sommaria di impugnazione di licenziamento con rito Fornero, ha ritenuto applicabile il divieto di licenziamento economico ex art. 46 D.L. 18/2020 anche alla categoria dei Dirigenti.
Il Giudice, in particolare, pur rilevando che la norma in questione fa riferimento esclusivamente ai licenziamenti di cui all’art. 3 della L. 604/1966 (giustificato motivo oggettivo), ha ritenuto di estendere il divieto anche a tale categoria in virtù della ratio della normativa emergenziale COVID-19, individuabile nella tutela di tutti i lavoratori subordinati, compresi quindi anche i dirigenti.
Ha condannato, pertanto, la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno subito.
Studio Legale Associato Stolfa Volpe
Avv. Danilo Volpe