La sentenza
Con la sentenza n. 1028 del 10.12.2024, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto illegittimo il contratto di appalto contenente le seguenti clausole (riprese testualmente dal contenuto della sentenza:
“in particolare, ai punti 7.1 e 7.2 dell’accordo quadro e del capitolato (docc. nn.18 e 17 allegati al ricorso) si legge che “i tempi di esecuzione del servizio, nonché gli orari, sono dettagliatamente descritti nei modelli MPT (### di ###, che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso e tipologia di veicolo e che saranno allegati ai singoli ### di ### […] Le attività / servizi, il chilometraggio ed i percorsi sono indicati nei citati modelli MPT allegati ai ### di Consegna”; – che il preciso e puntuale adempimento degli obblighi del contratto, ivi comprese le tempistiche, era sottoposto allo stringente controllo di ### (punto 7.2 del capitolato speciale d’oneri), anche al fine di “salvaguardare la propria immagine”; – che l’appaltatore doveva indicare puntualmente (“con congruo anticipo”, si legge nell’accordo-quadro, punto 7.3; “almeno 10 ### giorni lavorativi prima”, si legge nel capitolato, punto 7.3) l’elenco del personale che avrebbe avuto accesso agli uffici, previa indicazione dei seguenti dati: nome e cognome del dipendente, data e luogo di nascita, estremi del documento di identità, data di assunzione, datore di lavoro e numero di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/12/2024 R.G. LAV. N. 115/2020 matricola, tipologia di rapporto / collaborazione, progetto di riferimento, data inizio e scadenza del servizio, riferimento buono di consegna; – che ### manteneva, altresì, un controllo e un potere di veto sul personale utilizzato dall’appaltatore: “### qualora rilevi che i dipendenti e/o figure assimilabili dell’impresa abbiano dato prova di scorrettezza, incapacità o comportamento fraudolento, o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni a ### ne darà comunicazione all’impresa che sarà tenuta a procedere all’immediata sostituzione” (punto 7.3 del capitolato e dell’accordo-quadro)”.
Il tribunale ha ritenuto che tutto ciò integrasse l’esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui dipendenti dell’appaltatore che, ai sensi dell’art. 29, primo comma, del D. Lgs. 276/2003, risulta determinante ai fini della valutazione di legittimità o meno dell’appalto.
In particolare, il Tribunale di Catanzaro attribuisce specifica rilevanza anche alla clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il personale ritenuto inidoneo.
Secondo il Giudice, tali clausole comportano una indiscriminata ed arbitraria sottoposizione dei dipendenti dell’appaltatore al potere direttivo del committente e persino al suo gradimento, tanto che il primo non può, in alcun modo, sindacare il volere del secondo ed è tenuto alla sostituzione immediata (e, quindi, nella sostanza, al licenziamento) del lavoratore ritenuto inidoneo.
Su tali presupposti, il Tribunale di Catanzaro – ritenendo illegittimo il contratto di appalto – ha costituito i rapporti di lavoro direttamente in capo al committente.
Consigli operativi
Non constano precedenti specifici in ordine alle cd. clausole di gradimento e, come si dice, una rondine non fa primavera. Poiché però il ragionamento del Tribunale di Catanzaro non pare privo di logica, prudenzialmente è opportuno evitare nei contratti di appalto clausole così stringenti e condizionanti dell’operato dell’appaltatore nella gestione del suo personale. Sono da evitare, in particolare, clausole di gradimento così formulate. Fermo restando, tuttavia, il diritto del committente di pretendere dall’appaltatore la corretta esecuzione dell’appalto e, in casi estremi, persino la mancata utilizzazione, nella specifica attività dedotta in appalto, di personale palesemente inidoneo e inaffidabile, senza che ciò sia espressamente previsto nel contratto. Ovviamente le comunicazioni relative a tali evenienze (come anche ogni atto inerente gli appalto che, come appare sempre più evidente, sono nel mirino di legislatore, magistratura e organismi ispettivi) devono essere effettuate sono il diretto controllo di esperti.
Avv. Francesco Stolfa