Una recente sentenza del Tribunale di Messina (n. 1253/2025) fornisce un chiarimento rilevante per chi si occupa di gestione del personale: il termine di cinque giorni previsto dallo Statuto dei Lavoratori per esercitare il diritto di difesa, infatti, decorre dalla data in cui la contestazione disciplinare è recapitata al domicilio del lavoratore e non da quando questi la ritira effettivamente.
La contestazione, in quanto atto recettizio, si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento (Cass. 23859/2018; 23396/2017).
Il principio, ribadito anche per la contestazione disciplinare, ha implicazioni concrete nella gestione dei procedimenti disciplinari, che spesso constano di termini perentori per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Il termine di 5 gg previsto dallo statuto dei lavoratori per esercitare il diritto di difesa nonché quello successivo, dilatorio, sempre di 5 gg, durante il quale è inibita l’adozione della sanzione, decorrono pertanto dalla data in cui la contestazione è recapitata al domicilio del lavoratore e non da quello della compiuta giacenza né da quello del suo effettivo ritiro.
Per HR manager e consulenti del lavoro, questo orientamento rappresenta un punto fermo nell’applicazione dell’art. 7 della Legge 300/1970, offrendo maggiore certezza operativa.