Nella nostra news del 15 dicembre 2025 (qui : https://stolfavolpe.it/2025/12/15/superminimi-in-crisi-con-i-nuovi-ccnl-cosa-devono-fare-oggi-le-aziende/) ci eravamo già soffermati sulle nuove disposizioni dei contratti collettivi che prevedono il divieto di assorbibilità dei superminimi concessi ai lavoratori dipendenti. Con questa news intendiamo fornire degli ulteriori spunti di riflessione e suggerimenti per la gestione ottimale di tali superminimi da parte delle aziende che vogliano comunque mantenerne l’assobibilità rispetto ai futuri aumenti previsti dalla contrattazione collettiva, specie in riferimento a quelli di nuova concessione.
Il focus riguarda soprattutto i contratti collettivi del settore commercio (ConfCommercio, Fedeterziario e Federdistribuzione).
Aumenti non assorbibili
Gli artt. 200 del CCNL Terziario Federdistribuzione e, 180 del CCNL Federterziario e 216 del CCNL Commercio ConCommercio stabiliscono, al comma 1, che non possono essere assorbiti:
– gli aumenti di merito;
– gli aumenti derivanti da scatti di anzianità.
Tali disposizioni chiariscono anche che per aumenti di merito devono intendersi gli assegni riconosciuti in relazione alle attitudini e al rendimento del lavoratore, quindi chiaramente collegati alla persona e alla prestazione lavorativa.
Non sono, poi, in ogni caso assorbibili gli aumenti:
– corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro;
– nei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del CCNL.
Questo ultimo vincolo opera a prescindere dalla natura dell’aumento e impone particolare attenzione nella fase di rinnovo contrattuale.
Aumenti assorbibili: il ruolo della causale
La norma individua, poi, le ipotesi di assorbibilità, tra cui:
– aumenti che non siano di merito;
– che non derivino da scatti di anzianità;
– erogati dalle aziende indipendentemente dalla contrattazione collettiva.
Tali aumenti possono essere assorbiti, in tutto o in parte, solo a determinate condizioni:
– se l’assorbimento è previsto da accordi sindacali; oppure
– se è stato espressamente stabilito all’atto della concessione, qualificandoli come acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (erogati dal 1° gennaio 2022).
Nuovi superminimi: indicazioni operative
In relazione ai superminimi di nuova concessione, appare determinante la formulazione della causale al momento del riconoscimento.
Una dicitura del tipo “anticipo su futuri aumenti contrattuali”, eventualmente accompagnata da una specificazione che escluda il collegamento:
– alla persona del dipendente,
– alla prestazione lavorativa,
– o all’anzianità di servizio,
consente di qualificare il superminimo come assorbibile in occasione di futuri aumenti tabellari.
In alternativa, resta sempre percorribile la strada di un accordo sindacale, che può disciplinare in modo espresso l’assorbibilità.
Attenzione alla finestra dei sei mesi
Resta fermo, in ogni caso, il limite temporale previsto dalla norma: i superminimi concessi nei sei mesi precedenti la scadenza del CCNL non possono essere assorbiti, anche se qualificati come anticipazioni.
In sintesi:
– decisiva la natura dell’aumento;
– fondamentale la causale scritta al momento della concessione;
– massima attenzione al periodo di erogazione rispetto alla scadenza del CCNL.