Il lavoratore, che è stato erroneamente posto in Cassa Integrazione, ha diritto al risarcimento del danno purché riesca a dimostrare la violazione, da parte del datore di lavoro, dei criteri stabiliti, nella contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da sospendere temporaneamente dall’operatività aziendale.
Il risarcimento del danno verrà poi calcolato sulla base della differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo “sospeso” ed il trattamento di Cassa Integrazione percepito.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10378 del 20.4.2021.
Diventa quindi fondamentale, negli accordi collettivi, individuare chiaramente e senza dubbi interpretativi quali sono i criteri di scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione.
Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe