Il D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, emanato per far fronte alle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi internazionale all’art 2 introduce il c.d. “bonus carburante’ per i dipendenti in forza alle aziende:
“1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivantidalpresentearticolovalutatiin9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38. “
In sostanza, viene stabilito che per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o simili titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.
A tal riguardo quindi si può dedurre che il “bonus carburante” è riconosciuto:
- temporaneamente ed esclusivamente per il solo anno 2022;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o simili titoli per l’acquisto di carburante;
- sempre e solo nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.
L’aspetto decisamente interessante di tale disposizione nella sua formulazione letterale della norma porterebbe alla conclusione che i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo o ad alcuni dipendenti, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie cli dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi cli esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del TUIR.
Va qui ricordato che, in linea generale, ai sensi dell’art 51comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in virtù del l rapporto di lavoro.
Va inoltre ricordato che in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l’art 51 comma 2 del TUIR, elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente.
L’art. 51 c.3 individua nel valore normale cli cui all’art. 9 del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestali al dipendente o ai suoi familiari (CM. n. 326/97). In relazione ed in analisi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR viene palesemente stabilito, inoltre che non concorre alla formazione il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
Va da sé che se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al limite sopra menzionato, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito reddito (non solo per l’eccedenza).
L’art. 51 c. 3-bis del TUIR enuncia inoltre che ai “fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
In conclusione, ma soprattutto in linea generale, i documenti di legittimazione in questa fattispecie costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit già ricevuti.
Pertanto, ai sensi dell’art 2 del DL 21/2022, al fine di fronteggiare il rincaro del carburante, per il solo 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa, buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, senza intaccare l’importo esente dei fringe benefit non tassativi 258,23 euro.
Diversamente se il bonus carburante, concorresse al limite dei 258,23 euro di cui al comma 3 dell’art 51 del TUIR, il dipendente sarebbe penalizzato, potendo già ricevere buoni carburanti esenti dal reddito fino al limite di euro 258,23.
Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del decreto in commento l’art. 6 del DM 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzali o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (cfr circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28).Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe fra i costi deducibili ai sensi dell’art.95 TUIR.
Cdl Antonio Pugliese