L’INPS con la circolare 67 del 10 giugno 2022 rende operativo l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, previsto, all’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022 i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, dovrà avvalersi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, nella sezione denominata Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le dovute verifiche e autorizzerà l’esonero.
I datori di lavoro autorizzati esporranno il beneficio contributivo a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare.