Messaggio INPS n. 3618 del 17 ottobre 20223
L’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio
2022) – nel rinnovare per l’anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato
di primo livello di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – ha disposto
che per i contratti di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d.
apprendistato di primo livello) stipulati nell’anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio
contributivo del 100%con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10%per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo[1].