Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello)

Messaggio INPS n. 3618 del 17 ottobre 20223

L’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio
2022) – nel rinnovare per l’anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato
di primo livello di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – ha disposto
che per i contratti di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d.
apprendistato di primo livello) stipulati nell’anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio
contributivo del 100%con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10%per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo[1].

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