Nel caso in cui il lavoratore risulti assente senza giustificazione, l’azienda non può irrogargli il licenziamento per giusta causa se il lavoratore medesimo produce un certificato medico seppur tardivamente.
Secondo la Cassazione, infatti, la produzione tardiva della certificazione medica – giustificativa dell’assenza – riduce l’inadempimento da “assenza ingiustificata” a “tardiva giustificazione dell’assenza”. Conseguentemente, se il CCNL prevede una sanzione conservativa per la tardiva giustificazione dell’assenza, il licenziamento sarebbe illegittimo.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 33134/2022. Il nostro consiglio operativo, quindi, è quello di leggere attentamente la tipizzazione delle ipotesi di giusta causa (ed anche quelle previste per le sanzioni conservative) contenute nel CCNL.
Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe