Art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021 – nuove disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni

INL nota n. 530-2022 del 21 marzo 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 000530 del 21 marzo 2022, interviene sulle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in materia di tirocini.

Alcune di esse da considerarsi immediatamente operative.

In attesa che Governo e Regioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio definiscano le nuove linee guida dei tirocini extra curriculari bisogna far da subito attenzione a:

  • indennità di partecipazione che deve essere congrua e che in attesa della riforma dovrà rispettare l’entità già prevista dalle vigenti Leggi e regolamenti regionali, pena una sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro.
  • il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e l’uso fraudolento è punito con la pena della ammenda di 50 euro per ciascun giorno e per ciascun tirocinante.
  • l’obbligo di comunicazione di instaurazione preventiva ex art. 9 comma 2 L. 510/1996;
  • rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008).

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