La circolare INPS n. 87 del 18 giugno 2021 si occupa dello sgravio aggiuntivo del 100% riconosciuto alle aziende che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che assumano giovani con contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021. Si tratta di un beneficio contributivo che si aggiunge alla già cospicua riduzione contributiva spettante per gli apprendisti (per i quali, come è noto, l’onere contributivo è dovuto solo sul 10% dell’imponibile).
Ebbene l’Istituto si affretta a precisare che, trattandosi di un beneficio (o sgravio), la riduzione è dovuta a condizione del rispetto del contratto collettivo leader.
L’interpretazione è discutibile in quanto anche lo sgravio (rectius: esonero) aggiuntivo non è altro che una riduzione generalizzata dell’aliquota contributiva sia pure a carattere transitorio, elemento questo che non pare sufficiente a renderlo di natura eccezionale. In ogni caso, deve essere chiaro che tale condizione, laddove fosse sussistente, sarebbe limitata alla sola piccola riduzione ulteriore e transitoria. Per cui, ove si accertasse che l’azienda non ha rispettato il CCNL, la medesima perderebbe, al limite, solo la piccola riduzione ulteriore e non quella generale propria dell’apprendistato.
In ordine al fatto che quella del rispetto del CCNL leader non è condizione che riguardi gli apprendisti, vedasi la chiarissima Cass., sez. lav., 15 marzo 2018, n. 6428 e la stessa Circolare INPS 18 aprile 2008, n. 51.
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe