Con interpello n. 177 del 16.3.21, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, in caso di anticipazione di una somma a titolo di incentivo all’esodo, durante il rapporto di lavoro e prima della cessazione del medesimo, il regime fiscale applicabile è quello di miglior vantaggio previsto dall’art. 17 del TUIR.
Attenzione, però: il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate era particolare perché riguardava un’azienda che, in forza di accordo sindacale sottoscritto nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, aveva posticipato più volte il recesso dei lavoratori aderenti alla riduzione di personale, a causa dell’emergenza pandemica. La medesima azienda, però, in attesa dei recessi voleva comunque corrispondere una parte dell’incentivo all’esodo individualmente pattuito.
Occorre dunque valutare caso per caso il regime fiscale da applicare e, soprattutto, l’esatto titolo di imputazione delle somme.
Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe