La Corte di cassazione afferma un principio destinato ad incidere sulla gestione dei licenziamenti per sopravvenuta inidoneità fisica, in base al quale, nelle ipotesi in cui il recesso si fondi esclusivamente sul giudizio del medico competente aziendale, il datore di lavoro non potrà invocare l’assenza di colpa per sottrarsi al risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità del licenziamento in giudizio.
Il caso. Un lavoratore addetto alla sorveglianza antincendio veniva licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, a seguito di giudizio di inidoneità espresso dal medico competente. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Venezia dichiaravano illegittimo il licenziamento – accertando tramite CTU che il dipendente era in realtà idoneo alle mansioni – ma negavano il risarcimento del danno, ritenendo che il datore avesse agito senza colpa, confidando nel parere del medico aziendale.
La svolta della Cassazione. La Suprema Corte censura questa impostazione e cassa la sentenza. Richiamando l’art. 1228 c.c. sulla responsabilità per fatto degli ausiliari, i giudici di legittimità affermano che, essendo il medico competente un collaboratore del datore di lavoro, nominato da quest’ultimo ai sensi del d.lgs. 81/2008, il datore risponde anche dei fatti colposi di tale ausiliario.
La sentenza distingue nettamente questa ipotesi da quelle – già esaminate dalla giurisprudenza – in cui l’inidoneità risulti certificata da enti pubblici o accertata secondo procedure vincolanti: solo in questi casi può configurarsi l’assenza di colpa datoriale. Quando invece il licenziamento si fonda unicamente sul giudizio del medico competente, il datore non può limitarsi a confidare passivamente in tale valutazione, ma deve attivarsi per acquisire ulteriori elementi: certificazioni di strutture pubbliche, conferma del giudizio da parte dell’ASL territorialmente competente (come previsto dall’art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008), o altri accertamenti sanitari indipendenti.
Conseguenze pratiche. La pronuncia impone, quindi, ai datori di lavoro maggiore diligenza nella gestione dei licenziamenti per inidoneità. Non basta più il parere del medico aziendale: occorre un’istruttoria più approfondita, pena l’applicazione integrale del regime risarcitorio previsto dalla legge, senza possibilità di invocare l’assenza di colpa per ridurre o azzerare l’indennizzo. Si tratta di una pronuncia che ben si inserisce nel recente filone giurisprudenziale che ha imposto ai datori di lavoro, in presenza di lavoratori affetti da disabilità o da gravi patologie, di adottare dei ragionevoli accomodamenti nell’organizzazione aziendale al fine di evitare forme di discriminazione indiretta nei loro confronti. Resta fermo, peraltro, il rispetto dell’obbligo di repechage, che impone in ogni caso la ricerca approfondita di posizioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore.
Studio Legale Stolfa Volpe