La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 3372/2025) ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza troppo ampio per oggetto e territorio — esteso a tutta Italia e all’Europa — poiché limitava di fatto ogni possibilità lavorativa per il dipendente nel proprio ambito professionale.
Principio ribadito dai giudici:
Il patto di non concorrenza, per essere valido ai sensi dell’art. 2125 c.c., deve:
-avere limiti proporzionati di oggetto e territorio;
– consentire al lavoratore di mantenere un margine di attività coerente con le proprie competenze e con la possibilità di un reddito adeguato;
– non tradursi in una inibizione totale dell’attività professionale.
In sostanza, un patto che impedisce al lavoratore di utilizzare il proprio background professionale in qualsiasi contesto viola i limiti legali e deve ritenersi nullo.
Per HR manager e Consulenti del lavoro:
È opportuno valutare attentamente la proporzionalità di questi accordi, calibrandone durata, oggetto e area geografica, per evitare contenziosi e garantire la concreta efficacia del patto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.