Con la sentenza n. 20487/2025 del 21 luglio, la Corte di Cassazione รจ tornata sul tema delle #registrazioni di #conversazionitelefoniche effettuate senza il consenso degli interlocutori in ambito lavorativo.
Il principio generale
La registrazione di una conversazione costituisce un trattamento di dati personali e richiede, di norma, il consenso degli interessati. Tuttavia, ai sensi dellโart. 24 del d.lgs. 196/2003, il consenso non รจ necessario quando la registrazione รจ effettuata per far valere o difendere un diritto.
Condizioni di liceitร
La registrazione รจ ammessa se:
– persegue esclusivamente finalitร difensive;
– รจ pertinente, proporzionata e necessaria allo scopo;
– รจ utilizzata solo per il tempo strettamente necessario.
Ambito di applicazione
La finalitร difensiva non si limita alla fase processuale, ma puรฒ riguardare anche attivitร precontenziose, volte a precostituire mezzi di prova (Cass. 27424/2014).
Il limite: bilanciamento dei diritti
Il diritto di difesa deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza e della libertร delle comunicazioni.
Solo se la registrazione รจ direttamente e necessariamente strumentale alla difesa puรฒ considerarsi lecita.
Implicazioni operative per HR e consulenti del lavoro
– Aggiornare le policy aziendali su privacy e condotte dei dipendenti;
– Valutare la rilevanza disciplinare delle registrazioni;
– Gestire con attenzione lโutilizzo delle registrazioni come prove nel rispetto del principio di proporzionalitร .