In data 18.6.2024, con nota n. 1091, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative circa il nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 29, comma 4, del d.l. 19/2024 che, come noto, ha modificato l’art.18 del d. lgs 276/2003.
Con il d.l 19/2024, convertito nella l. 56/2024, infatti, è stato ripristinato il rilievo penale delle fattispecie – precedentemente depenalizzate – di somministrazione, appalto e distacco illeciti, prevedendo la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
Con la nota in commento, l’Inl ha inteso fornire chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell’importo delle ammende:
– viene confermata l’operatività dell’aumento del 20% già previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) della l. 145/2018;
– confermata anche l’operatività, nei confronti di queste fattispecie, della prescrizione obbligatoria ex art. 20 ss. d.lgs. 758/1994;
– si precisa anche che l’art. 18, comma 5 quinquies, così come riscrittto in sede di conversione, prevede un limite minimo (€ 5.000,00) ed un limite massimo (€ 50.000,00) della sanzione, i quali, in caso di ottemperanza alla diffida, dovranno essere ridotti ad un quarto del loro importo.
Meritevole di ulteriori approfondimenti interpretativi è, poi, l’esegesi fornita dall’Ispettorato in tema di recidiva.
L’Ispettorato, infatti, richiama la sussistenza di due distinte norme sanzionatorie in tema di recidiva (art. 1 comma 445 – lett. e – l. 145/2018 e il nuovo comma 5 quater dell’art. 18 d.lgs. 276/2003, introdotto dal d.l. 19), e ne sostiene la possibilità di sommatoria. Vi sarebbero, dunque, due tipi di recidive: la prima, intesa come recidiva “semplice” applicabile quando il datore di lavoro sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori di cui alla precedente lett. d dell’art. 1 comma 445 (ad esempio in materia di lavoro irregolare o tempi di lavoro); la seconda, intesa quale recidiva “specifica” nel caso in cui il datore di lavoro sia già stato sanzionato per condotte già punite dal medesimo art. 18 (quindi appalto o somministrazione irregolare).
L’aumento complessivo della sanzione applicabile arriverebbe, dunque, secondo l’Ispettorato addirittura al 60 %.
Una scelta interpretativa che appare discutibile e che attende il vaglio della magistratura anche perché sarà sicuramente foriera di contenziosi (il nostro Studio la contesterà certamente in tutti i giudizi).