in data 17/10/2023 il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge sulla nuova disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari.
La nuova legge aggiorna, integra e innova la disciplina regionale attualmente vigente adeguandola alle Linee Guida nazionali approvate in Conferenza Stato-Regioni.
Le disposizioni contenute nella presente legge entreranno in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Solo a partire dalla pubblicazione sul Bollettino, ad oggi non ancora avvenuta,saranno abrogate la Legge regionale n. 23/2013 ed il Regolamento regionale n. 3/2014, nonché l’art. 3 della Legge regionale n. 14/2015.
Si specifica che i tirocini avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla L.R. 23/2013 e dal Regolamento di attuazione n. 3/2014 fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale, compresa l’eventuale proroga.
Inoltre, gli avvisi pubblici, già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano regolati dalla L.R. n. 23/2013 e dal Regolamento di attuazione n. 3/2014 fino alla loro naturale scadenza.
Per pronta visione di seguito si anticipano le principali novità introdotte.
– introduzione di una durata minima dei tirocini di 2 mesi e possibilità di una durata massima di 6 mesi (possibile durata superiore a 6 mesi solo qualora i progetti formativi siano stati preventivamente verificati e validati da parte del Centro per l’impiego territorialmente competente, ovvero da parte di un ente bilaterale costituito dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
– innalzamento dell’indennità di partecipazione fino a 600,00, ulteriormente elevabile fino a 700,00 euro per i tirocini di durata superiore a 6 mesi preventivamente verificati e validati da parte del Centro per l’impiego o l’Ente Bilaterale;
– possibilità di sospensione per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari) e per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel progetto formativo individuale, ovvero negli altri casi di documentata e oggettiva impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell’attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi;
– rafforzamento del divieto di utilizzo del tirocinio per le lavorazioni per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, nonché per posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante, per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, per sostituzione lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
– introduzione del divieto di attivare, in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, tirocini extracurriculari per attività riservate alla professione;
– rafforzamento dell’attività di tutoraggio da parte del soggetto ospitante mediante l’introduzione di nuovi compiti e di limitazioni quantitative nel numero dei tirocinanti da seguire;
– introduzione di un meccanismo premiale di contingentamento del numero dei tirocini attivabili per quelle aziende ospitanti che garantiscono una certa percentuale di occupazione dei tirocinanti all’interno della propria azienda offrendo un contratto di lavoro della durata minima di 6 mesi;
– previsione di una attività di controllo e monitoraggio da parte degli Uffici regionali sugli esiti occupazionali post tirocinio.
Si invita a prendere visione della normativa allegata maggiori dettagli.
Ricordiamo che la nuova legge regionale non è ancora entrata in vigore.