Licenziamenti collettivi: la scelta non va necessariamente limitata al reparto chiuso o ceduto

Interessante sentenza della Corte di Cassazione sui criteri di scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi: Cass. Sez. Lav., 28 aprile 2022, n. 13352

“La platea dei lavoratori interessati puo’ essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiche’ ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell’azienda, previsto dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., il datore di lavoro non puo’ limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilita’ ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attivita’ in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non puo’ essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perche’ impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalita’ equivalente a quella di addetti ad altre realta’ organizzative”

(estratto testuale dalla motivazione che cita quali precedenti conformi Cass. n. 19105/2017, Cass. n. 203/2015, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 13783/2006).

E’ un orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza della Suprema Corte e di cui le aziende dovranno tenere conto nelle procedure di esubero, la cui gestione sta diventando sempre più complicata.

Alleghiamo il testo integrale della sentenza.

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