L’assicurazione INAIL dei lavoratori autonomi esercenti attività musicale.

Approfondimento a cura di Giuseppe De Biase Coordinatore del Centro Studi ANCL di Bari

L’art. 66, comma 4, del decreto-legge nr. 73 del 25 maggio 2021, convertito in Legge nr. 106 del 23 luglio 2021, ha disposto che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Per espressa previsione normativa l’obbligo di assicurazione per i suddetti lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.

L’Inail con la circolare 11 del 24 febbraio 2022, ha disposto le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo.

La circolare individua sia i soggetti assicurati (lavoratori autonomi dello spettacolo) e sia i soggetti assicuranti(committenti), indicando le istruzioni operative per l’apertura delle posizioni assicurative per i committenti privi di posizione ad hoc.

Nel panorama dei lavoratori autonomi dello spettacolo, un ruolo particolare rivestono i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (codice ex enpals 500) introdotti dall’art 3 commi 98,99 e 100 della L. 350/2003(la legge finanziaria per il 2004).

Comma 98. “All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e’ aggiunto il seguente: “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali”.

I successivi commi 99 e100 attribuiscono la facoltà di potersi versare autonomamente i contributi previdenziali e, ovviamente, anche di poter richiedere autonomamente il Certificato di Agibilità.

Così facendo, il legislatore, sdoganava una serie di lavoratori autonomi (Disk Jockey; musicisti…) che professionalmente o anche occasionalmente svolgono le loro prestazioni in feste private, matrimoni, cerimonie… e che erano fino a quel momento obbligati a lavorare “in nero” e senza copertura previdenziale.

Se il legislatore del 2013, ha mostrato una certa sensibilità nei confronti di detti lavoratori che, ripetiamo la maggior parte delle volte sono chiamati a svolgere la loro professione nei confronti di committenti privati , che come tali non avrebbero potuto versare la contribuzione previdenziale, il legislatore del 2021 non presenta la stessa attenzione.

Sicuramente i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, rientrano tra le categorie di lavoratori per cui dal 01 gennaio 2022 sorge l’obbligo assicurativo Inail.

L’Inail nella sua circolare al punto 1, elenca i lavoratori soggetti all’obbligo inserendoli, giustamente, tra i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo.

Quello che invece, lascia stupiti e senza soluzione operativa, è che lo stesso Istituto al punto 3 della stessa circolare 11, lettera “C. Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo e obblighi di denuncia degli infortuni”, in riferimento ai suddetti lavoratori recita:

“Diversamente dalla vigente normativa in materia di contributi Inps, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è ugualmente in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.”

Disposizione sicuramente poco felice, dal momento che, come abbiamo già detto i committenti, sono per la maggior parte dei i privati cittadini.

Tutto ciò sta portando alla paralisi dell’attività dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, che previdenzialmente possono auto versarsi la contribuzione, ma per l’obbligo assicurativo Inail no.

Ad oggi ci risulta che le sedi territoriali Inail non sanno dare una indicazione, e alcuni lavoratori che hanno presentato in proprio la denuncia di inizio attività, se la sono vista respinta.

Sarebbero necessari urgenti chiarimenti in materia.

Cdl Giuseppe De Biase

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