L’Inps con il messaggio nr. 1459 del 31 marzo 2022 interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
L’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha inserito all’articolo 44 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ai:
- datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Con il presente messaggio l’Inps fornisce le istruzioni procedurali e operative.