Compensazione crediti fiscali e visto conformità: limiti, obblighi e controlli

Fondazione Studi con la circolare n.7/2022 analizza gli istituti previsti dagli articoli 17 e 35 del D.Lgs. n. 241/97

In cosa consiste la compensazione dei crediti fiscali e a quali limiti soggiace? In quali casi è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità? Con la circolare n. 7 del 22 marzo 2022, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza gli istituti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 35 del D.Lgs. n. 241/1997, sia in materia di IVA che di imposte dirette. Nella prima parte del documento, viene esaminata la compensazione, distinguibile in “orizzontale” o “esterna” e “verticale” o “interna”, con un cenno particolare al limite massimo annuale (2 milioni di euro) previsto per la compensazione orizzontale dei crediti e dei debiti tributari e contributivi. Si passa, poi, all’esame dei casi in cui sono esclusi i limiti di compensazione, vale a dire i crediti d’imposta che possono essere utilizzati nel limite annuale dei 250mila euro, le compensazioni dei rimborsi da assistenza fiscale che non concorrono alla determinazione del limite massimo di compensazione e i bonus “80 euro” e “100 euro”. Nell’ultima parte della circolare, l’analisi del visto di conformità, noto anche come “visto leggero” e strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, sottolineando i casi di apposizione obbligatoria, le deroghe e le esenzioni, per poi approfondire il tema dei controlli preventivi alla compensazione dei crediti e al visto di conformità. In chiusura, un esempio pratico per l’apposizione del visto con riferimento al modello 770. 

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