Condizionare l’assunzione alla chiusura del pregresso, non si può

Corte di Appello Napoli, Sez. lav., 3 gennaio 2022, n. 3883/2021
La sentenza allegata appare interessante sotto diversi profili.

Innanzitutto perché perchè costituisce una delle rare applicazioni dello speciale procedimento antidiscriminatorio ex art. 28, L. 150/2011.

In secondo luogo, perchè afferma con chiarezza l’applicazione all’azione di cui alla citata norma del rito del lavoro, laddove essa concerna la materia lavoristica, ferma restando la sommarietà del procedimento.

In terzo luogo, perchè afferma una nozione ampia ed estensiva di discriminazione ricomprendendo nelle “convinzioni personali” del lavoratore citate dalla norma anche la sua decisione di non sottoscrivere una transazione concernente i suoi diritti maturati in pregressi rapporti con il medesimo datore di lavoro (a cui questi aveva condizionato una nuova assunzione).

In quarto luogo perchè fa derivare dall’acclarata discriminazione non solo la costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro (che peraltro, nelle more del giudizio, era stato spontaneamente costituito fra le parti) ma anche il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Sulla possibilità di riconoscere al lavoratore discriminato il risarcimento del danno biologico si era peraltro già espressa precedente ed autorevole giurisprudenza (Cassazione Sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 63; sul licenziamento ingiurioso v. anche Cass. 12 marzo 2014, n. 5730; Cass. 22 marzo 2010, n. 6845; Cass. 5 marzo 2008, n. 5927).

Si riporta di seguito il poco conosciuto testo della norma applicata che prevede un rito d’urgenza in tutte le ipotesi di discriminazione.

Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150

(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69)

 
Art. 28 – Delle controversie in materia di discriminazione
 
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
 
2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
 
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata.

5. Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l’ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell’ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall’articolo 55- quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

 
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe
 

(Fonte della sentenza: One Legale – Wolters Kluwer)

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