Il ripetuto svolgimento del lavoro domenicale non comporta alcun danno risarcibile aggiuntivo

Nella fattispecie esaminata la lavoratrice aveva usufruito del compenso contrattuale per lavoro domenicale e del riposo compensativo (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, 29 dicembre 2021 n. 41889)

Non ha diritto al risarcimento dal danno da usura psicofisica derivante da lavoro domenicale il lavoratore che abbia comunque usufruito del riposo compensativo. Lo ha sancito la sentenza allegata che ha fatto applicazione di principi affermati sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia.

Come noto, l’art. 9 D.Lgs. n. 66/2003, in attuazione delle direttive UE 93/104/CE e 2000/34/CE, prevede specifiche deroghe alla regola del godimento ogni sette giorni di lavoro di un giorno di riposo, di norma coincidente con la domenica, ove giustificate dalla particolare natura dell’attività esercitata o dalle disposizioni della contrattazione collettiva che può prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo.

Già la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 146/1971 e 101/1975, pur riconoscendo il diritto irrinunciabile al riposo settimanale, non aveva escluso la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi di lavoro, sempre nel rispetto del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

La Corte di Giustizia, infine, con la sentenza 9 novembre 2017 n. 306/16 ha espressamente sancito che è possibile derogare ai periodi minimi di riposo prescritti, mediante misure compensative, per attività di lavoro a turni o per le attività caratterizzate dalla necessità di garantire la continuità del servizio o della produzione. Proprio adeguandosi alle indicazioni della Corte di Giustizia, il legislatore italiano, con il D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, è intervenuto a modificare il comma 1 dell’art. 9 D.Lgs. n. 66/2003 stabilendo che “il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.

Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente, pur avendo usufruito sia del riposo compensativo che del compenso specifico per il disagio da lavoro domenicale, aveva sostenuto di aver subito un danno ulteriore, a suo dire risarcibile. Ma alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi descritto, la Cassazione, peraltro confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, ha rigettato il ricorso; ha anche affermato secondo cui né la disciplina contrattuale né le fonti interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo ogni sette giorni debba avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo.

La fattispecie concreta esaminata riguardava il pubblico impiego e particolarmente il lavoro dei vigili urbani ma i principi così definiti hanno indubbiamente portata generale e sono applicabili a qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. In pratica la Cassazione, con questa pronuncia, ha sventato il tentativo di aprire un nuovo filone rivendicativo sul lavoro domenicale.

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe
 

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