Ultimi giorni per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e la somministrazione di tamponi. Come indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910, il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato al 4 novembre; entro il 12 dello stesso mese, invece, le Entrate determineranno le quote effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.
Una ricognizione della normativa e della prassi conseguente all’introduzione del bonus con l’articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, è contenuta nella circolare di Fondazione Studi n. 16 del 2 novembre 2021 che si sofferma sul novero delle spese ricomprendibili nella richiesta, la platea dei soggetti ammessi al credito d’imposta, le modalità con cui utilizzare il bonus e procedere all’invio della domanda. Al suo interno, l’ambito oggettivo e soggettivo della norma si arricchisce delle indicazioni per il corretto calcolo del credito spettante e degli strumenti per fruire del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi o in compensazione. Si ricorda che il bonus sanificazione e DPI può ricomprendere il 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021, con un tetto massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario.