Con sentenza n. 12040/2020, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha sostenuto – nell’ambito della famosa vertenza Almaviva – che i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo possano essere limitati solo a quelli addetti ad alcune sedi operative, senza coinvolgere l’intero organico aziendale, purché:
- la motivazione di tale limitazione sia esplicitata nella comunicazione di apertura della procedura di riduzione del personale;
- la limitazione risponda a criteri oggettivi, non arbitrari e non discriminatori (nel caso di specie, la limitazione era dovuta alla distanza geografica delle sedi operative di Napoli e Roma dagli altri siti aziendali e dall’infungibilità delle mansioni dei lavoratori ivi addetti con quelli impiegati nelle altre sedi)
Diventa, dunque, fondamentale e dirimente, redigere correttamente e con dovizia di particolari, la comunicazione di apertura della procedura di mobilità che costituirà poi il “fulcro” del giudizio sulle eventuali impugnative di licenziamento.
Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Stolfa Volpe