Contratti a termine stipulati ante Jobs Act e trasformati dopo: l’incertezza aumenta

Il Tribunale di Milano cambia orientamento e disapplica la normativa per contrasto con quella europea

Il Tribunale di Milano cambia orientamento e ritiene ora non assoggettabili a rito Fornero e tutelabili ex art. 18, L. 300/70 i licenziamenti in rapporti di lavoro sorti a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del D.lgs.23/2015 (cd. tutele crescenti) ma convertiti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. A tale risultato il Tribunale perviene ritenendo il comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 23/15 in contrasto con la normativa europea che vieta trattamenti discriminatori fra contratti a termine e a tempo indeterminato, con seguente disapplicazione della legge italiana (si veda l’allegato articolo del Sole 24 ore).
In ciò il medesimo tribunale contraddice un proprio orientamento precedente di segno opposto e anche decisioni della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 17 marzo 2021) che avevano ritenuto compatibile con l’ordinamento europeo norme statali che prevedessero l’applicazione ai contratti a termine trasformati a tempo indeterminato, nuove discipline in tema di licenziamenti intervenute nelle more.

Ad aumentare la confusione sull’argomento si rammenta anche quell’altro orientamento, recepito tre anni fa dal Tribunale di Roma (sentenza del 06/08/2018, allegata) che distingue fra prosecuzione di fatto a tempo determinato di un rapporto legittimamente stipulato a termine (al quale si applicherebbe l’art. 18) e conversione del rapporto di lavoro in senso tecnico ravvisabile solo quando l’originario rapporto a tempo determinato doveva considerarsi illegittimo (e quindi si sarebbe in presenza di una vera e propria conversione del contratto nullo).

In buona sostanza, non vi è più alcuna certezza che ai contratti a termine convertiti o trasformati dopo il 7 marzo 2015 si applichino le tutele crescenti, per cui prudenzialmente l’azienda farà bene a tener conto della disciplina più rigorosa (art. 18, L. 300/70). Il problema processuale è di minor rilevanza in quanto l’errore nella scelta del rito è agevolmente sanabile.

Meno male che l’importanza della questione, sul piano pratico, va scemando cum transierit tempus (col passare del tempo).

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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