L’INL fornisce chiarimenti in merito ai contratti a termine per le attività stagionali

Circolare n. 413 del 10.03.2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con apposita circolare (n. 413 del 10.03.2021) a chiarire tre diversi dubbi interpretativi sorti in merito all’individuazione delle attività stagionali che possono derogare all’ordinaria disciplina prevista per i contratti a termine.
In particolare, l’Ispettorato specifica che:

1. La definizione di attività stagionali cui far riferimento è quella di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015, per le quali non trovano applicazione i limiti normativi ordinariamente previsti per l’utilizzo del contratto a termine, ovvero durata massima di 24 mesi (art. 19, comma 2), proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1), limite massimo di numero di contratti a termine presso la stessa azienda (art. 23) e limitazioni per il settore artistico (art. 29, comma 3 bis).
 
2. Per l’individuazione specifica delle attività stagionali, si fa riferimento o all’elenco contenuto nel d.P.R. 1525/1963 (in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto), ovvero alla contrattazione collettiva. A quest’ultimo riguardo, l’Ispettorato specifica che la contrattazione collettiva ha facoltà di individuare anche ulteriori ipotesi di stagionalità rispetto a quelle previste dal citato d.P.R.. Per “contratti collettivi”, inoltre, vanno intesi quelli di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015, ovvero non solo quelli nazionali ma anche quelli territoriali o aziendali, purché stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero – a livello aziendale – dalle loro RSA ovvero dalla RSU.
 

3. Le imprese turistiche stagionali che osservano i periodi di inattività di cui al d.P.R. 1525/1963 (70 giorni continuativi ovvero 120 non continuativi) possono comunque sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò infici la connotazione stagionale della loro attività. Ciò alla luce della necessità di provvedere ad attività “preparatorie o programmatorie” anche nel corso dei periodi di chiusura al pubblico.

 
Tali chiarimenti sono stati resi a seguito di specifiche richieste pervenute da associazioni di settore, evidentemente in difficoltà a causa di dubbi interpretativi sorti nell’applicazione pratica della normativa. Le risposte giunte dall’Ispettorato – in realtà alquanto pacifiche, potendosi desumere da una semplice esegesi del testo normativo – sembrano fornire un’interpretazione abbastanza estensiva della normativa e sono probabilmente state rese con l’intento di fornire la maggiore chiarezza possibile agli operatori economici, soprattutto in un settore – quale quello delle attività stagionali – particolarmente martoriato dalla recente crisi economica.

Avv. Paolo Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

Pin It on Pinterest