Transazioni in sede sindacale: il Tribunale di Trani mette i paletti

Commento dell'Avv. Francesco Stolfa su due recenti sentenze del Tribunale di Trani e del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Trani, sezione lavoro, interviene con una autorevole sentenza della sua presidente, Angela Arbore, a fare chiarezza sulla vexata quaestio delle transazioni di lavoro stipulate con l’assistenza sindacale, affermando due importanti principi: 1) la transazione è valida e inoppugnabile ex art. 2113 cod. civ. solo se il lavoratore ha ricevuto una effettiva e concreta assistenza sindacale; 2) è altresì necessario che il lavoratore abbia tratto dalla transazione un effettivo vantaggio e quindi vi sia stato uno scambio di reciproche concessioni. Nel caso deciso con la sentenza n. 4029 del 29 marzo scorso, il lavoratore, si era visto riconoscere solo diritti incontestabili (TFR e competenze di fine rapporto), a fronte di una rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti dell’azienda. In realtà la sentenza non costituisce una novità assoluta in quanto la Corte di Cassazione aveva già più volte evidenziato la necessità che l’assistenza in favore del lavoratore dovesse essere effettiva (sentt. 24024/2013, 28448/2018, 20780/2007). Il quadro viene peraltro completato da un’altra recente e ben argomentata sentenza del Tribunale di Roma (sent. 4354 dell’8 maggio 2019) che ha richiamato la necessità che tali conciliazioni sindacali seguano puntualmente regole e procedure previste dalla contrattazione collettiva; nello stesso senso si era espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con nota n. 5199 del 16 marzo 2016): questo significa, ad esempio, che non possono considerarsi valide le transazioni stipulate magari presso la sede aziendale con la semplice “presenza” del sindacalista (meglio farle sempre presso la sede del sindacato); ma significa anche che, ad esempio, nel settore Commercio, le conciliazioni in sede protetta si possano fare solo dinanzi all’Ente Bilaterale provinciale perché così stabilisce il CCNL. La sentenza del Tribunale di Trani ha anche stabilito che il lavoratore debba conferire all’organizzazione sindacale che lo assiste uno specifico mandato scritto e che questo documento debba poi essere allegato alla transazione e prodotto in giudizio.

Meno importanti gli altri principi stabiliti dalla sentenza di Trani in materia di contratto a termine. In particolare, la possibilità che l’impugnazione dell’ultimo di una serie di contratti a termine si estenda anche ai precedenti, è principio contraddetto dagli orientamenti prevalenti della Cassazione (30134/2018) secondo cui, invece, ogni contratto a termine va impugnato, a pena di decadenza, nei termini di legge, decorrenti da ogni singola scadenza.

Sentenza del Tribunale di Trani

Sentenza del Tribunale di Roma

Comunicato stampa del Ministero del Lavoro

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