In caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l’indennità non può essere ancorata solo all'anzianità di servizio.
La Corte costituzionale ha esaminato ieri, 24 giugno 2020, le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015).