In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il settore dello sport dilettantistico non lucrativo, il legislatore ha inteso conservare per gli enti operanti in tale settore (associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002) le agevolazioni fiscali esistenti alla data di entrata in vigore della riforma del Terzo settore. In sostanza, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.