La risoluzione del 28 marzo chiarisce le regole per la tenuta e conservazione dei documenti in formato elettronico.
L’agenzia dell’entrate con la risoluzione del 28/03/2022 risponde alle molteplici richieste di chiarimenti pervenuti, circa la tenuta della contabilità in forma meccanizzata, una prassi ormai decisamente prevalente in quasi tutti gli studi professionali.
Prima di analizzare la risoluzione sopra menzionata, va ricordato in primis che l’art. 7 comma 4 quater del DL357/94(successivamente modificato con l’art.12 octies del DL 34/2019) enuncia che “ la tenuta contabile di qualsiasi registro con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organai procedenti ed in loro presenza”
Va precisato che tale articolo non ha modificato alcun tipo di norma riguardante la vigente conservazione, inoltre va detto che la tenuta e conservazione dei documenti restano sempre e in maniera chiara adempimenti distinti, seppure posti in continuità.
Volendo sintetizzare il chiarimento della recente risoluzione, si può dedurre che i qualora i documenti fiscali rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico: